
Novità normative
Transazioni commerciali, dal 1° gennaio 2013 pagamenti in 30 giorni.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2012 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 19 con il quale viene recepita in Italia la Direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011 sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in attuazione della delega prevista dallo Statuto delle imprese.
Dal 1° gennaio 2013, il termine di 30 giorni indicato nei contratti tra le imprese, che è stato anticipato rispetto a quello fissato dalla Direttivaper il 16 marzo, potrà essere derogato fino a un massimo di 60 giorni, sempre che l'accordo sia in forma espressa ovvero per iscritto e nonrisulti «gravemente iniquo» per il creditore.
Per quanto riguarda i contratti in cui il debitore è una Pubblica Amministrazione sarà possibile fissare un termine legale di pagamento fino a un massimo di sessanta giorni in due casi: per le imprese pubbliche che svolgono attività economichedi natura industriale o commerciale, offrendo merci o servizi sul mercato; per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria. A eccezione ditali casi, viene lasciata facoltà alle parti di concordare, anche in questo caso in forma scritta, un termine superiore a 30 giorni ma comunque non superiore a 60 giorni, se questo termine risulta oggettivamente giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o da particolari circostanze esistenti al momento della conclusione dell'accordo.
Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2012, prevede inoltre unamaggiorazione del tasso degli interessi legalimoratori, che passa dal 7% all'8% in più rispetto al tasso fi ssato dalla Bce per le operazioni di rifinanziamento.
Anche tra imprese private l'addebito degli interessi di mora è automatico e computato al tasso Bce maggiorato di 8 punti percentuali; tuttavia le parti possono concordare l'applicazione di un tasso diverso.